Nei casi riguardanti situazioni di elevato rischio di pregiudizio per l’integrità psicofisica di minori, quali ad esempio:
comprovata condotta pregiudizievole di almeno uno dei genitori, maltrattamenti in famiglia o casi di elevata conflittualità all'interno della famiglia a cui assistano i figli, grave inadeguatezza o incuria da parte dei genitori, adolescenti segnalati per condotte irregolari, minori a rischio di devianza, estrema conflittualità relativa alla relazione fra genitori e minori adottati; gravi casi di bullismo, sospetto abuso sessuale, inosservanza dell’obbligo scolastico.
In questi casi è possibile inviare o depositare una segnalazione, oppure rendere una dichiarazione presentandosi presso:
gli Uffici delle Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri),
i Servizi sociali di zona,
il Tribunale per i Minorenni, tramite un legale di fiducia, che presenterà apposito ricorso direttamente alla Cancelleria.
Nel caso in cui il Servizio sociale o le Forze dell'Ordine vengano a conoscenza di gravi situazioni socio-familiari, per le quali un minore potrebbe trovarsi anche in pericolo di vita, ai sensi dell'art. 403 c.c., in via urgente e provvisoria, la Procura può sottoporre al Tribunale per i Minorenni la richiesta di convalida del collocamento del minore presso idonea struttura disposto dalle predette Autorità, eventualmente accompagnata da misure limitative della responsabilità genitoriale.
Non è opportuno segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare, ovvero i casi in cui, nell'ambiente di vita dei minori, non si avvertano problematiche derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli. Tali situazioni vanno fronteggiate con interventi di aiuto e sostegno, di esclusiva competenza del Servizio Sociale. Per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole dei genitori (che richiedano, cioè, l'emanazione di provvedimenti ordinari, come l'avvio a percorsi presso i consultori familiari, alla mediazione familiare, alla valutazione delle capacità genitoriali) è possibile rivolgersi direttamente al Servizio sociale, che valuterà l'opportunità di trasmettere o meno la segnalazione in Procura.
Sì, presso la segreteria del magistrato titolare del fascicolo (consultare la pagina: richiesta copie).
Entrambi i certificati attestano se un minore risulta essere iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni in relazione a procedimenti penali. Il Certificato del Casellario Giudiziale riporta le eventuali condanne penali definitive, mentre il Certificato dei Carichi Pendenti riporta i procedimenti per i quali non è stata ancora emessa sentenza definitiva. Il primo può essere richiesto presso l'Ufficio del Casellario di una qualsiasi Procura della Repubblica, mentre il secondo presso la Procura per i minorenni nel cui distretto il minore ha la residenza.
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità. Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione anche agli altri tribunali.
Gli artt. 25 e seguenti r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, disciplinano le misure rieducative applicabili ai minori dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la legge - recentemente modificata - stabilisce che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica nei confronti di persone, anomali o cose, oppure lesive della dignità altrui, può chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre un intervento educativo, da attuarsi sotto la guida dei Servizi Sociali, che può prevedere la partecipazione a laboratori teatrali, a corsi di scrittura e di musica, lo svolgimento di attività sportive e artistiche e altre iniziative idonee a sviluppare sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e dinamiche relazionali sane e positive, con rifiuto di ogni forma di violenza anche solo verbale. Se il risultato del programma è positivo, il procedimento viene dichiarato concluso; altrimenti, nei casi più gravi, il Tribunale può disporre l’affidamento del minorenne ai Servizi sociali od anche il collocamento dello stesso in una comunità.