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Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

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Domande Frequenti

Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.

Domande più frequenti

Nei casi riguardanti situazioni di elevato rischio di pregiudizio per l’integrità psicofisica di minori, quali ad esempio: comprovata condotta pregiudizievole di almeno uno dei genitori, maltrattamenti in famiglia o casi di elevata conflittualità all'interno della famiglia a cui assistano i figli, grave inadeguatezza o incuria da parte dei genitori, adolescenti segnalati per condotte irregolari, minori a rischio di devianza, estrema conflittualità relativa alla relazione fra genitori e minori adottati; gravi casi di bullismo, sospetto abuso sessuale, inosservanza dell’obbligo scolastico. In questi casi è possibile inviare o depositare una segnalazione, oppure rendere una dichiarazione presentandosi presso: gli Uffici delle Forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri), i Servizi sociali di zona, il Tribunale per i Minorenni, tramite un legale di fiducia, che presenterà apposito ricorso direttamente alla Cancelleria. Nel caso in cui il Servizio sociale o le Forze dell'Ordine vengano a conoscenza di gravi situazioni socio-familiari, per le quali un minore potrebbe trovarsi anche in pericolo di vita, ai sensi dell'art. 403 c.c., in via urgente e provvisoria, la Procura può sottoporre al Tribunale per i Minorenni la richiesta di convalida del collocamento del minore presso idonea struttura disposto dalle predette Autorità, eventualmente accompagnata da misure limitative della responsabilità genitoriale.
Non è opportuno segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare, ovvero i casi in cui, nell'ambiente di vita dei minori, non si avvertano problematiche derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli. Tali situazioni vanno fronteggiate con interventi di aiuto e sostegno, di esclusiva competenza del Servizio Sociale. Per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole dei genitori (che richiedano, cioè, l'emanazione di provvedimenti ordinari, come l'avvio a percorsi presso i consultori familiari, alla mediazione familiare, alla valutazione delle capacità genitoriali) è possibile rivolgersi direttamente al Servizio sociale, che valuterà l'opportunità di trasmettere o meno la segnalazione in Procura.
Sì, presso la segreteria del magistrato titolare del fascicolo (consultare la pagina: richiesta copie).
Entrambi i certificati attestano se un minore risulta essere iscritto presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni in relazione a procedimenti penali. Il Certificato del Casellario Giudiziale riporta le eventuali condanne penali definitive, mentre il Certificato dei Carichi Pendenti riporta i procedimenti per i quali non è stata ancora emessa sentenza definitiva. Il primo può essere richiesto presso l'Ufficio del Casellario di una qualsiasi Procura della Repubblica, mentre il secondo presso la Procura per i minorenni nel cui distretto il minore ha la residenza.
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità. Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione anche agli altri tribunali.
Gli artt. 25 e seguenti r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, disciplinano le misure rieducative applicabili ai minori dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la legge - recentemente modificata - stabilisce che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo o per via telematica nei confronti di persone, anomali o cose, oppure lesive della dignità altrui, può chiedere al Tribunale per i minorenni di disporre un intervento educativo, da attuarsi sotto la guida dei Servizi Sociali, che può prevedere la partecipazione a laboratori teatrali, a corsi di scrittura e di musica, lo svolgimento di attività sportive e artistiche e altre iniziative idonee a sviluppare sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e dinamiche relazionali sane e positive, con rifiuto di ogni forma di violenza anche solo verbale. Se il risultato del programma è positivo, il procedimento viene dichiarato concluso; altrimenti, nei casi più gravi, il Tribunale può disporre l’affidamento del minorenne ai Servizi sociali od anche il collocamento dello stesso in una comunità.
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